ROMA, 12 febbraio 2005
La Fe.N.Bi. nasce nel 2003 come federazione di associazioni che sostengono l'indilazionabile necessità di provvedimenti legislativi che tengano conto dei macroscopici cambiamenti che hanno prodotto, negli ultimi decenni, all'interno della famiglia, un'accelerazione evolutiva senza precedenti nel corso della storia del nostro paese.
In particolare appaiono indispensabili i provvedimenti che garantiscano il diritto dei figli a godere del pieno e costante apporto di affetto ed educazione da parte di entrambe le figure-guida costituite dai genitori, indipendentemente dal loro stato civile, così com'é sancito dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia di New York del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge n. 176/91.
La questione della bigenitorialità è il prosieguo naturale delle spinte sociali che condussero alla legge sul divorzio del 1970 e al nuovo diritto di famiglia del 1975, che parificò i coniugi all'interno del matrimonio.
La progressiva equiparazione di ruoli e compiti tra i generi, i nuovi equilibri all'interno della famiglia, la rinnovata sensibilità verso i diritti dei minori, nonché la necessità, sempre più sentita, di assimilare la nostra legislazione a quella degli altri paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Norvegia, Spagna, Svezia) impongono interventi legislativi che garantiscano, con l'affido ad entrambi i genitori, una linea di continuità per i figli nel godere di un completo apporto affettivo ed educativo, anche quando cessa la convivenza coniugale. È una questione, non solo di carattere giuridico, ma soprattutto sostanziale, se si vuole tutelare il reale benessere delle generazioni future.
Com'è noto, attualmente l'affido dei figli in caso di separazione coniugale è regolamentato dall'art. 155 del Codice Civile, il quale prevede l'affido al genitore più idoneo - senza peraltro specificare in cosa consista la maggiore idoneità - il quale esercita la potestà genitoriale in maniera esclusiva.
I sostenitori dell'affido esclusivo, o monogenitoriale, ritengono che sia maggiormente tutelante per i figli avere un unico e stabile nucleo affettivo/abitativo, anche in relazione ai rischi dei figli di essere contesi tra i due genitori in conflitto. Tanto è vero che l'istituto dell'affido congiunto - introdotto dalla seconda modifica del diritto di famiglia nel 1987, ma la cui applicazione resta a discrezione del giudice - in Italia è attuato in percentuale bassissima, mediamente intorno al 4% del totale delle separazioni.
In definitiva, non è ammissibile che il diritto dei figli di godere realmente dell'apporto di entrambi i genitori sia subordinato al consenso ed alla eventuale benevolenza del genitore esercente la potestà esclusiva.
L'attuale assetto culturale e normativo fa sì che, a seguito della rottura di legami coniugali o di convivenza, residuino pericolose sacche di conflittualità che può persistere malignamente al punto da ledere i rapporti tra il genitore non convivente ed i figli. In tali condizioni, l'affido esclusivo, nonostante l'intenzione di limitare l'esposizione diretta al conflitto genitoriale, rende di fatto i figli orfani del contributo affettivo/educativo del genitore non convivente. E moltiplica la conflittualità laddove il genitore escluso esiga legittimamente di mantenere il proprio ruolo.
Una siffatta stabilità affettivo/educativa, ottenuta a prezzo della mancanza di un genitore, dimostra di essere solo una tutela apparente che rivela nel tempo i suoi effetti deleteri. In realtà è un danno, che, pur essendo gravemente lesivo per lo sviluppo della personalità dei figli, tuttavia non viene riconosciuto, né dall'attuale assetto normativo, né dalla prassi giudiziaria.
Quanto più grande è il grado di rassegnazione dei figli alla mancata partecipazione di un genitore alla loro vita, tanto maggiori saranno i sensi di colpa, di inadeguatezza o di vuoto non esplicitati che, inevitabilmente, influenzeranno con grande disagio i loro rapporti umani. Perché, avendo accettato tale mancanza e avendo basato su di essa la loro stabilità psicologica, i figli diverranno, sia pure inconsapevolmente, responsabili o vittime impotenti della privazione affettiva di quel genitore; e utilizzeranno successivamente, per la risoluzione di conflitti, anche nelle altre relazioni importanti della loro vita, le stesse strategie disfunzionali.
A quella dei figli, si deve aggiungere l'indicibile sofferenza del genitore espropriato del proprio ruolo e che subisce l'imposizione disumana e annichilente di dover lasciare i figli orfani delle sue cure. Non ultime, le difficoltà del genitore affidatario, il quale dovrà farsi carico interamente e con disagio, in regime di esclusività, di tutte quelle responsabilità familiari normalmente condivise.
Da quattro legislature le associazioni di genitori avanzano proposte di legge per l'affido dei figli ad entrambi i genitori. Le proposte non sono mai arrivate così vicine all'approvazione come oggi. Presumibilmente nel corrente anno verrà discusso in Parlamento il testo unificato p.d.l. 66 e abbinate, col quale si intende introdurre, in caso di separazione, l'affido a entrambi i genitori, modificando l'attuale art. 155 del Codice Civile.
Una crescita equilibrata dei figli può avvenire solo conservando ai genitori, entrambi idonei prima della separazione, piena responsabilità nei confronti dei figli e possibilità di esercizio della potestà in condizioni di pari dignità, attraverso interventi di sostegno modulati, misurati a seconda delle esigenze, come, ad esempio, la mediazione familiare.
L'affido esclusivo residuerà, come motivata ed estrema soluzione provvisoria, allorquando dalla frequentazione con uno dei due genitori emerga un grave pregiudizio per la prole.
La Fe.N.Bi. collaborerà con le iniziative e si farà portavoce di tutti coloro che vorranno contribuire all'affermazione del principio giuridico-culturale della bigenitorialità, orientando il Paese verso un adeguamento normativo che, per i rappresentanti istituzionali, costituisce un atto dovuto.