Statuto

Art.1 - Costituzione
Art.2 - Obiettivi
Art.3 - Compiti e funzioni
Art.4 - Norme
Art.5 - Articolazioni delle sezioni territoriali
Art.6 - Entrate e patrimonio
Art.7 - Modalità di adesione
Art.8 - Attività di ricerca, raccolta e gestione dati
Art.9 - Categorie di soci
Art.10 - Soci fondatori
Art.11 - Soci ordinari
Art.12 - Soci sostenitori
Art.13 - Soci onorari
Art.14 - Doveri dei soci
Art.15 - Diritti dei soci
Art.16 - Perdita della qualifica di socio
Art.17 - Deferimento all'assemblea federale
Art.18 - Organi dell'associazione
Art.19 - Il Consiglio Federale

Art.20 - Compiti del Consiglio Federale
Art.21 - Riunioni e convocazioni del Consiglio Federale
Art.22 - Funzioni del Consiglio Federale
Art.23 - Deliberazioni del Consiglio Federale Art.24 - Assemblea Federale
Art.25 - Assemblea Federale ordinaria dei soci
Art.26 - Assemblea Federale straordinaria dei soci
Art.27 - Esercizio finanziario
Art.28 - Gestione dei fondi
Art.29 - Avanzi di gestione
Art.30 - Collegio dei revisori dei conti
Art.31 - Vertenze e controversie tra i soci e la federazione
Art.32 - Costituzione delle commissioni e dei gruppi di lavoro
Art.33 - Commissioni e gruppi di lavoro: composizione e compiti
Art.34 - Istituzione delle sedi periferiche della Fe.N.Bi.: nomine, revoche e compiti dei responsabili
Art.35 - Rinnovo delle cariche e modalità dello svolgimento della giornata elettorale
Art.36 - Scioglimento della Fe.N.Bi.
Art.37 - Modifiche statutarie
Art.38 - Foro competente


Art.1 - Costituzione

È costituita la Federazione Nazionale per la Bigenitorialità, denominata in breve Fe.N.Bi.

La Fe.N.Bi. è una federazione nazionale che comprende organismi (associazioni di volontariato senza fine di lucro regolarmente costituite, movimenti d'opinione, Enti morali ed Istituzionali, pubblici o privati) e singole persone che operano e non nell'ambito della promozione per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia. Gli organismi e le singole persone aderenti sono di seguito denominati «soci aderenti».

La Fe.N.Bi. ha la sua sede legale a Pordenone in Via Col Di Lana n° 3, e può avere sedi operative periferiche, in Italia e all'estero.

La Fe.N.Bi. è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro e la sua durata temporale è illimitata.

Il simbolo e logo della Fe.N.Bi. è ispirato all'uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci. A differenza dell'immagine nota, all'interno delle figure geometriche che misurano l'antropometria vi è la figura di un bambino stilizzato. Il logo è riportato in bianco e nero (al tratto) e la Fe.N.Bi. si riserva il diritto di utilizzarlo in tale forma o in qualsivoglia variante di colori.

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Art.2 - Obiettivi

La Fe.N.Bi. si prefigge i seguenti obiettivi :

  1. tutelare e promuovere il diritto dei minori a beneficiare dell'apporto affettivo-educativo di entrambi i genitori e mantenere relazioni continuative e significative con i relativi ambiti familiari, come sancito dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - New York, 20 Novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge 176/91); tutelare e promuovere il diritto/dovere degli adulti ad esercitare compiutamente e responsabilmente il ruolo e le funzioni genitoriali come sancito dalla Costituzione Italiana e dal Codice Civile; Civile.
  2. promuovere l'attuazione delle Direttive Europee e delle Convenzioni Internazionali in materia di Diritto di Famiglia e di tutela dei minori, attraverso iniziative di ogni tipo, ivi comprese quelle volte a sollecitare innovazioni normative, modifiche della legislazione vigente, protocolli di intesa e regolamenti internazionali;
  3. vigilare sulla corretta applicazione delle normative vigenti, in materia di Diritto di Famiglia e diritti dei minori, ad ogni livello territoriale: statale, regionale, provinciale, comunale. A tal fine, la Federazione istituirà l'Osservatorio Nazionale per la Tutela della Famiglia e dei Minori;
  4. riunire, coordinare e raccordare tutte le forze associative di volontariato senza fini di lucro che siano regolarmente costituite, gli Enti morali ed Istituzionali pubblici e privati, nonché le persone singole che condividano gli scopi e le norme statutarie della Fe.N.Bi., impegnate nell'ambito della promozione e tutela dei diritti dei minori e della famiglia;
  5. promuovere ed attivare corsi di formazione ed informazione sulle tematiche attinenti il diritto dei minori alla bigenitorialità, ovvero atti a promuovere il mantenimento del rapporto significativo tra le due figure genitoriali e i figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori;
  6. attivare progetti e/o servizi di prevenzione e di assistenza per la famiglia e i minori, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, associazioni, movimenti, cooperative e con altre realtà impegnate nella prevenzione, nello studio e nell'intervento sul disagio minorile: corsi di preparazione al matrimonio, corsi di preparazione alla separazione, consulenze, valutazione psicologica della domanda di separazione, progetto educativo, gruppi psicoterapeutici e/o di auto-aiuto per genitori separati, eventi socializzanti e mediazione familiare.

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Art.3 - Compiti e funzioni

I compiti e le funzioni della Fe.N.Bi. sono:

  1. proporre e sostenere politiche legislative;
  2. promuovere, in nome e per conto dei soci aderenti, tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal presente Statuto;
  3. attuare le strategie delineate dall'Assemblea Federale;
  4. coordinare le iniziative da intraprendere su territorio nazionale ed internazionale;
  5. elaborare e promuovere la revisione della normativa vigente a livello nazionale, locale ed europeo, nonché elaborare ed attivare progetti nel campo della prevenzione;
  6. organizzare convegni, manifestazioni culturali e campagne di sensibilizzazione in collaborazione con Enti pubblici o privati (mass-media, scuole, università, imprese, fondazioni, case editrici, magistratura, forze dell'ordine ed operatori sociali);
  7. creare una banca dati finalizzata alla raccolta e all'interscambio di informazioni sui casi trattati, sulla modalità di applicazione delle vigenti normative, sulle leggi nazionali ed internazionali, sulle iniziative di altri Paesi finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori e della famiglia;
  8. nel caso in cui sia opportuno, e compatibilmente con gli obiettivi statutari e le norme di legge, la Fe.N.Bi può intraprendere azioni giudiziarie o costituirsi parte civile in procedimenti giudiziari in cui risultino violati i diritti dei minori, degli adulti e della famiglia;
  9. la Fe.N.Bi. non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

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Art.4 - Norme

La Fe.N.Bi, svolge la sua funzione ed i suoi compiti in modo autonomo e secondo quanto stabilito e regolato dall'apposito regolamento interno approvato dall'Assembea Federale.

L'attività della Fe.N.Bi. non può prescindere dall'autonomia delle persone e delle strutture federate. Ogni organismo e singola persona federata, pertanto, rimane libera di svolgere le proprie attività secondo scelte, strategie, capacità operative e competenze che le appartengono.

La Fe.N.Bi. appoggerà e divulgherà ogni iniziativa ritenuta di interesse comune, previa approvazione del Consiglio Federale.

Nei casi in cui un'iniziativa proposta dalla Fe.N.Bi. è identica per struttura e strategia a quella di uno o più soci aderenti, l'acronimo della Federazione diverrà la sigla ufficiale dell'iniziativa.

Ciascuno degli organismi o singole persone aderenti, qualora non ritenga utile delegare alla Fe.N.Bi. l'attuazione di una qualsiasi iniziativa progettata, è libera di intraprenderla in proprio o con l'appoggio di altri organismi o singole persone, anche interne alla Federazione, fermo restando che ogni iniziativa messa in atto secondo tali modalità non potrà essere svolta sotto la sigla Fe.N.Bi.

Qualunque iniziativa deliberata dal Consiglio Federale ed approvata dall'Assemblea Federale, diverrà un'iniziativa della Fe.N.Bi. e sarà attivata con la partecipazione unanime di tutti i soci.

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Art.5 - Articolazioni delle sezioni territoriali

La Fe.N.Bi. ha sede legale in Via Col Di Lana n. 3 - 33170 Pordenone dove è domiciliata, e la sede operativa in Via Gregorio VII n° 42 - 00165 Roma.

Il Consiglio Federale delibera l'apertura, la chiusura e la collocazione delle sedi periferiche, nonché la nomina e la revoca dei rappresentanti locali. Le delibere, di immediata esecutività ed insindacabili, indicano i compiti e le responsabilità dei rappresentanti delle sedi periferiche.

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Art.6 - Entrate e patrimonio

Le entrate della Fe.N.Bi. sono costituite da:

Il patrimonio della Fe.N.Bi. è costituito da:

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatte salve le quote minime determinate per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; pertanto le somme versate in nessun caso sono ripetibili.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

In caso di scioglimento della Fe.N.Bi., il fondo di dotazione verrà destinato, su delibera del Consiglio Federale, ad Enti pubblici o privati impegnati nella tutela dell'infanzia.

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Art.7 - Modalità di adesione

Possono aderire alla Fe.N.Bi. le associazioni di volontariato senza fine di lucro regolarmente costituite, movimenti d'opinione, Enti morali ed Istituzionali pubblici o privati e persone singole che abbiano compiuto il 18° anno di età, che operano e non nell'ambito della promozione per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia, nonché le singole persone che ne condividano gli scopi ed accettino le norme statutarie.

Le domande di adesione devono pervenire su apposito modulo compilato e sottoscritto. L'accettazione avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, a seguito della quale l'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota associativa.

L'adesione alla Fe.N.Bi., purché in regola col versamento delle quote associative, è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

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Art.8 - Attività di ricerca, raccolta e gestione dati

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fe.N.Bi. costituirà un Osservatorio permanente per attività di ricerca, raccolta dati, interscambio, gestione e diffusione del patrimonio di esperienza e conoscenza maturata dai soci aderenti.

L'Osservatorio avrà sede virtuale in un sito internet che rappresenterà la piattaforma di interscambio di esperienze di lavoro. Il materiale, elaborato e sistematizzato, andrà a costituire il patrimonio di conoscenza empirico-scientifica appartenente alla Federazione medesima.

I soci aderenti potranno contribuire all'attività dell'Osservatorio offrendo volontariamente e gratuitamente la propria competenza, avvalendosi eventualmente dell'aiuto di esperti nel campo dell'avvocatura, della psicologia, della pedagogia, della neuropsichiatria infantile e delle altre discipline attinenti.

L'Osservatorio ha durata illimitata e dovrà presentare relazioni sul suo operato con scadenza periodica. Potrà indicare scelte operative per la realizzazione delle finalità statutarie della Fe.N.Bi..

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Art.9 - Categorie di soci

I soci della Fe.N.Bi. si distinguono nelle seguenti categorie:

Ad esclusione dei soci onorari, tutti i soci — a qualsiasi categoria appartengano — hanno diritto ad esprimere un solo voto, e non possono essere delegati da altri soci.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai diritti/doveri nei confronti della Fe.N.Bi..

L'adesione alla Fe.N.Bi. comporta il diritto di voto nell'Assemblea Federale, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi.

La qualità di socio aderente implica l'accettazione dello Statuto ed impegna al rispetto delle norme statutarie della Fe.N.Bi.

Ciascun socio ha il diritto di partecipare alle attività della Fe.N.Bi.

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Art.10 - Soci fondatori

I soci fondatori sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo della Fe.N.Bi..

All'interno del gruppo dei soci fondatori vengono individuati i componenti del primo Consiglio Federale.

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Art.11 - Soci ordinari

Appartengono alla categoria dei soci ordinari i soci aderenti che risultino in regola con il pagamento della quota associativa. Possono ottenere la qualifica di socio ordinario strutture pubbliche o private ed anche persone fisiche.

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Art.12 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori i soci aderenti che contribuiscono all'attivo della Fe.N.Bi. versando la relativa quota, di fascia superiore rispetto a quella dei soci ordinari. Possono ottenere la qualifica di socio sostenitore strutture pubbliche o private ed anche persone fisiche.

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Art.13 - Soci onorari

Appartengono alla categoria dei soci onorari coloro che vengono proclamati dal Consiglio Federale per essersi distinti nel campo della tutela e promozione del diritto dei figli alla bigenitorialità, alla tutela della famiglia e dei genitori, alla tutela dei diritti dell'infanzia.

Possono ottenere la qualifica di socio onorario strutture pubbliche o private ed anche persone fisiche.

I soci onorari hanno diritto ad essere informati sulle attività della Fe.N.Bi. e partecipano alla Assemblea Federale ordinaria e straordinaria dei soci, senza diritto di voto. Non sono eleggibili alle cariche federali e sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.

La carica dei soci onorari è annuale ed è rinnovabile.

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Art.14 - Doveri dei soci

Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi della Fe.N.Bi..

Ogni socio aderente mantiene la propria autonomia ed il diritto ad attivare proprie iniziative, a suo nome e nell'ambito delle proprie competenze, purché l'attività non crei pregiudizio alle iniziative federali.

I soci, inoltre, sono obbligati a :

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Art.15 - Diritti dei soci

Tutti i soci a qualunque categoria appartengano hanno diritto di:

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Art.16 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio della Fe.N.Bi. si perde:

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Art.17 - Deferimento all'assemblea federale

Ogni socio, qualora ne venga a conoscenza, è tenuto a segnalare al Consiglio Federale la violazione delle norme statutarie e deliberazioni della Fe.N.Bi..

In caso di violazione delle norme del presente Statuto, delle delibere degli organi Federali o dei regolamenti approvati dall'Assemblea Federale, il Consiglio Federale, dopo la valutazione del caso, delibera a maggioranza uno tra i seguenti provvedimenti disciplinari:

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Art.18 - Organi dell'associazione

Sono organi della Fe.N.Bi. elettivamente domiciliati presso la sede legale:

Fatto salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Statuto, l'elezione degli organi della Fe.N.Bi. non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

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Art.19 - Il Consiglio Federale

Le cariche del primo Consiglio Federale vengono individuate tra i soci fondatori che le assegnano in accordo tra loro. È composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 15 membri, comprendente:

Il primo Consiglio Federale dura in carica tre anni.

In caso di impedimento prolungato, a tempo indeterminato o definitivo di uno dei membri del primo Consiglio, viene indetta un'Assemblea straordinaria per l'elezione della carica lasciata vacante.

I successivi Consigli Federali durano in carica cinque anni; il rinnovo delle cariche è elettivo e viene votato dall'Assemblea Federale.

I componenti del Consiglio Federale possono essere rieletti.

Per la carica di Tesoriere, ove se ne ravvisi la necessità, la Federazione si può avvalere di figure esterne appositamente nominate dal Consiglio Federale. Il Tesoriere esterno non ha diritto di voto attivo e passivo.

L'elezione del nuovo Consiglio Federale viene effettuata sulla base di candidature presentate da parte dei soci fondatori, sostenitori ed ordinari.

Nessun organismo aderente può avere più di un iscritto all'interno del Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale elegge le cariche al suo interno.

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Art.20 - Compiti del Consiglio Federale

I compiti del Consiglio Federale sono:

  1. redigere e deliberare i regolamenti e i bilanci consuntivi e preventivi;
  2. elaborare le linee guida ed il programma annuale delle iniziative ordinarie da sottoporre all'Assemblea Federale in base alle richieste pervenute, ad eccezione delle iniziative straordinarie e per le quali il Consiglio Federale decide in merito;
  3. attuare e sviluppare le strategie approvate dall'Assemblea Federale;
  4. deliberare sulle iniziative straordinarie ed urgenti da intraprendere;
  5. attribuire e deliberare la qualifica di socio sostenitore e onorario della Fe.N.Bi.;
  6. deliberare l'accoglimento o il rigetto delle domande di iscrizione a socio ordinario;
  7. provvedere agli adempimenti statutari;
  8. far rispettare lo Statuto ed i regolamenti interni;
  9. accogliere i reclami presentati dai soci aderenti, valutare e deliberare in merito;
  10. attuare i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto;
  11. deliberare la costituzione, la chiusura e la collocazione delle sedi periferiche della Fe.N.Bi.;
  12. nominare al suo interno i portavoce incaricati di rappresentare la Fe.N.Bi. a livello istituzionale ed ovunque se ne ravveda la necessità;
  13. nominare e revocare i membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro.

Inoltre, il Consiglio Federale, qualora lo ritenga opportuno, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi di prestazioni professionali esterne.

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Art.21 - Riunioni e convocazioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno tre volte all'anno, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Le riunioni del Consiglio Federale sono convocate dal Presidente, ed in caso di impedimento, dal Vice Presidente o due Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Federale deve essere inviata per iscritto a tutti i membri del Consiglio Federale almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Nella fattispecie, si stabilisce che le convocazioni potranno essere effettuate a mezzo raccomandata AR., telegramma, fax, posta elettronica o SMS.

In caso di riunione urgente del Consiglio Federale la convocazione deve pervenire a tutti i membri del Consiglio Federale almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve comprendere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

La riunione del Consiglio Federale è valida se in prima convocazione saranno presenti almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio, ed in seconda convocazione se sarà presente almeno la maggioranza (50% +1) dei membri del Consiglio. Nelle riunioni del Consiglio Federale non sono ammesse deleghe.

La modalità telematica o telefonica è valida sia per il raggiungimento del numero legale che per la votazione. Il raggiungimento della maggioranza nella votazione (50% +1), sancisce l'approvazione della delibera.

Il Consiglio Federale, qualora lo ritenga opportuno, può consentire ai soci la partecipazione alle riunioni senza diritto di voto. La partecipazione consente ai soci di portare direttamente il proprio contributo propositivo.

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Art.22 - Funzioni del Consiglio Federale

Sono membri del Consiglio Federale:

il Presidente che:

il Vice Presidente che:

il Tesoriere che:

il Segretario che:

i Consiglieri Federali che:

In caso di impedimento del Presidente, questi è sostituito pro tempore dal Vice Presidente. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la Fe.N.Bi. è presieduta pro tempore dal Consigliere più anziano.

In caso di impedimento di un qualsiasi altro membro del Consiglio Federale, il Presidente ne assume la carica pro tempore.

In caso di impedimento prolungato, a tempo indeterminato o definitivo di uno dei membri del Consiglio, subentra il primo dei candidati non eletti, come da graduatoria prevista all'art. 35 del presente Statuto.

In caso di impedimento prolungato, a tempo indeterminato o definitivo del 50% +1 dei membri del Consiglio Federale, lo stesso sarà dichiarato decaduto e si convocherà l'Assemblea Federale per nuove elezioni.

Il Consiglio Federale uscente resterà in carica senza potere deliberante fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Uno o più membri del Consiglio Federale possono essere revocati su delibera dell'Assemblea Federale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), su proposta motivata per iscritto di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci stessi.

Le cariche sono gratuite.

Ai membri del Consiglio è dovuto solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Federale, o in caso di urgenza dal Presidente.

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Art.23 - Deliberazioni del Consiglio Federale e insindacabilità delle delibere

Il Consiglio Federale, ritualmente convocato, si ritiene regolarmente costituito secondo quanto previsto all'art. 21 del presente Statuto. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, secondo quanto previsto all'art. 21 del presente Statuto.

In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

Non saranno ritenute valide delibere relative ad acquisti o spese senza copertura finanziaria o assicurata.

Chiunque proceda ad acquisti o autorizzi spese in difformità al presente Statuto risponderà in proprio.

Le delibere del Consiglio Federale sono insindacabili, inappellabili e di immediata esecutività.

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Art.24 - Assemblea Federale

L'Assemblea Federale è costituita da tutti i soci indipendentemente dalla qualifica e viene convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea Federale è ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata per iscritto a tutti i soci aderenti almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Nella fattispecie, si stabilisce che le convocazioni potranno essere effettuate a mezzo raccomandata AR, telegramma, fax, posta elettronica o SMS.

I termini di preavviso per la convocazione sono di 30 giorni per la sola Assemblea di rinnovo delle cariche, come previsto all'art. 35 del presente Statuto.

La convocazione dovrà contenere:

Per l'Assemblea ordinaria e straordinaria non sono ammesse deleghe.

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Art.25 - Assemblea Federale ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente della Fe.N.Bi. almeno una volta all'anno.

Nel primo anno di vita della Federazione, l'Assemblea eleggerà i membri del Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea Federale ordinaria è convocata per:

L'Assemblea Federale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno il 50%+1 dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Federale ordinaria vota a maggioranza, con il parere favorevole del 50%+1 dei presenti.

L'Assemblea Federale ordinaria è convocata ogni cinque anni per l'elezione delle Cariche Federali:

Nella fattispecie, si stabilisce che le votazioni potranno essere effettuate anche a mezzo raccomandata AR, telegramma, fax o posta elettronica.

Ogni socio aderente ha diritto ad esprimere un voto, non sono ammesse deleghe.

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Art.26 - Assemblea Federale straordinaria dei soci

L'Assemblea Federale straordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente della Fe.N.Bi.:

Devono essere sottoposti all'approvazione preventiva dell'Assemblea straordinaria dei soci:

L'Assemblea Federale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta (50%+1) degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Federale straordinaria delibera a maggioranza, con il parere favorevole della maggioranza (50%+1) dei presenti.

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Art.27 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Federale provvede alla redazione del bilancio consuntivo, nonché del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'Assemblea Federale entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

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Art.28 - Gestione dei fondi

La Fe.N.Bi. gestisce autonomamente i fondi reperiti tramite le quote associative, sponsorizzazioni, donazioni, lasciti, o qualsiasi altro tipo di entrata.

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Art.29 - Avanzi di gestione

Alla Fe.N.Bi. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fe.N.Bi. stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fe.N.Bi. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

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Art.30 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi di cui uno è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo dei commercialisti, ed è eletto ogni cinque anni dall'Assemblea Federale tra i suoi soci e non soci.

Elegge scegliendo tra i suoi membri il Presidente.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni carica di membro del Consiglio Federale.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla e vigila sulla gestione amministrativa, accerta la regolare tenuta della contabilità.

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Art.31 - Vertenze e controversie tra i soci e la federazione

Dietro presentazione di reclamo scritto, le controversie che si dovessero eventualmente verificare tra i soci e/o tra questi e la Fe.N.Bi. ed i suoi organi, sono di competenza del Consiglio Federale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

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Art.32 - Costituzione delle commissioni e dei gruppi di lavoro

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fe.N.Bi. costituirà al suo interno commissioni e gruppi di lavoro composte da esperti nelle discipline giuridiche, psicologiche, pedagogiche, sociologiche, antropologiche e neuropsichiatriche, con tecnici ed operatori del settore, e con i soci aderenti che si vorranno mettere a disposizione volontariamente e gratuitamente.

Per le commissioni e gruppi di lavoro non è prevista da parte della Fe.N.Bi. il pagamento di parcelle e/o rimborsi spese.

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Art.33 - Commissioni e gruppi di lavoro: composizione e compiti

Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono composti da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri.

Delle commissioni e dei gruppi di lavoro fanno parte le persone indicate con delibera del Consiglio Federale secondo quanto previsto all'articolo 32 del presente Statuto.

Ai lavori delle commissioni o dei gruppi di lavoro partecipa il Presidente o un suo delegato al fine di illustrare le attività svolte ed il programma, nonché di recepire le indicazioni espresse.

Le convocazioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro non sono soggette a vincoli formali in quanto destinate a fornire orientamenti la cui attuazione spetta al Consiglio Federale.

Le riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono convocate dal Presidente o da un membro del Consiglio Federale, purché delegato dal Presidente stesso.

I compiti delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono:

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Art.34 - Istituzione delle sedi periferiche della Fe.N.Bi.: nomine, revoche e compiti dei responsabili

La costituzione delle sedi periferiche della Fe.N.Bi., e la nomina dei relativi rappresentanti, avvengono secondo le modalità previste all'articolo 5 del presente Statuto.

I compiti dei rappresentanti delle sedi periferiche della Fe.N.Bi. sono stabiliti dal Consiglio Federale nelle delibere di costituzione e nomina, secondo le modalità previste all'articolo 5 del presente Statuto.

I rappresentanti delle sedi periferiche della Fe.N.Bi. si devono attenere allo Statuto, ai compiti e alle funzioni indicate nelle delibere di costituzione e nomina, pena le sanzioni previste all'art. 17 del presente Statuto.

I rappresentanti delle sedi periferiche della Fe.N.Bi revocati o dimissionari saranno sostituiti da un nuovo rappresentante nominato dal Consiglio Federale, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Statuto, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla revoca od accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Federale.

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Art.35 - Rinnovo delle cariche e modalità dello svolgimento della giornata elettorale

Ogni cinque anni, fatto salvo il primo Consiglio Federale che si rinnova dopo tre anni attraverso le elezioni, vengono rinnovati il Consiglio Federale ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio Federale fissa la data, l'orario ed il luogo ove si svolgeranno le elezioni, ne dà comunicazione ai soci aventi diritto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ed invita i destinatari della comunicazione a presentare le candidature alle cariche federali.

Le candidature devono pervenire per iscritto alla segreteria del Consiglio Federale almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Per ogni organismo aderente è ammessa una sola candidatura nominale, che non è rappresentativa della struttura di appartenenza.

Requisiti per presentare la candidatura sono:

La segreteria provvede ad inviare a tutti i soci l'elenco dei candidati entro 10 (dieci) giorni precedenti alla data fissata per le elezioni, comunicando il numero dei membri che comporranno il Consiglio Federale entrante.

L'Assemblea Federale ordinaria per l'elezione delle cariche federali è validamente costituita come previsto all'art. 25 del presente Statuto.

Nel luogo stabilito vengono istituiti il seggio elettorale e la commissione elettorale composta da cinque membri: il Presidente, il Segretario e tre soci volontari con qualifica di scrutatori. In mancanza di volontari, il Presidente procede alla nomina d'ufficio.

Il Presidente del Consiglio Federale assume la carica di Presidente della commissione elettorale.

La commissione elettorale, immediatamente dopo il termine delle votazioni, procede allo scrutinio delle schede e stila la graduatoria delle preferenze.

I candidati che otterranno il maggior numero di preferenze formeranno il Consiglio Federale entrante, all'interno del quale verranno attribuite le cariche.

In caso di parità di preferenze tra due soci sarà decisiva l'anzianità.

I primi in graduatoria dei non eletti al Consiglio Federale costituiranno il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio Federale uscente comunica l'avvenuta elezione ai membri del Consiglio Federale entrante entro 7 (sette) giorni dalla consultazione elettorale. Concorda inoltre una data per l'insediamento del nuovo Consiglio.

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Art.36 - Scioglimento della Fe.N.Bi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fe.N.Bi ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative che abbiano le stesse finalità ed obbiettivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per le deliberazioni di scioglimento della Fe.N.Bi. e di devoluzione del suo patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Gli stessi soci nomineranno i liquidatori che dovranno essere individuati tra i soci fondatori o sostenitori.

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Art.37 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Federale della Fe.N.Bi. dall'Assemblea Federale, con parere favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

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Art.38 - Foro competente

Foro competente a dirimere le eventuali controversie legali con terzi è quello di Pordenone.

Per tutte le altre norme non previste nel presente Statuto valgono e si applicano le norme previste dal Codice Civile.

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